PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      l. Nell'ambito delle politiche dirette alla tutela della sicurezza dei cittadini e dei luoghi in cui essi vivono, nonché delle politiche ambientali volte alla riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale delle fonti inquinanti nelle aree urbane e metropolitane, la presente legge ha la finalità di promuovere la messa in sicurezza degli esistenti impianti di riscaldamento per civile abitazione e favorire l'abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera, promuovendo la sostituzione delle caldaie.

Art. 2.
(Contributo per l'acquisto di caldaie nuove).

      1. Alle persone fisiche che fanno installare in fabbricati a destinazione abitativa privata una caldaia nuova di fabbrica è riconosciuto il contributo statale di cui all'articolo 3.

Art. 3.
(Entità del contributo).

      1. Il contributo di cui all'articolo 2 è stabilito nella misura di 270 euro per le caldaie di tipo B, di 390 euro per le caldaie di tipo C e di 515 euro per le caldaie di tipo C a condensazione.
      2. Per caldaie di tipo B si intendono apparecchi aventi focolare aperto e collegati ad un condotto di evacuazione dei prodotti della combustione.
      3. Per caldaie di tipo C si intendono apparecchi aventi focolare e sistemi di

 

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afflusso dell'aria e di scarico dei fumi stagni rispetto al locale di installazione.
      4. Per caldaie di tipo C a condensazione si intendono apparecchi aventi focolare e sistemi di afflusso dell'aria e di scarico dei fumi stagni rispetto al locale di installazione con un sistema di recupero di calore residuo dai fumi di combustione.

Art. 4.
(Modalità di fruizione del contributo).

      1. L'agevolazione è fruita tramite detrazione dal prezzo totale risultante dalla fattura di un importo pari al contributo di cui all'articolo 3.
      2. Gli installatori recuperano l'importo dell'agevolazione sotto forma di credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è installata la caldaia e per i successivi.
      3. L'entità del contributo deve essere evidenziata nella fattura rilasciata all'acquirente dall'installatore.
      4. Il contributo riconosciuto per le installazioni di caldaie non comporta una riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, che resta determinata dal prezzo convenuto con l'installatore.
      5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la relativa fattura, i cittadini che usufruiscono dei benefìci di cui alla presente legge sono tenuti a conservare la documentazione di seguito specificata:

          a) copia della fattura da cui risulta l'importo dell'agevolazione prevista dalla presente legge;

          b) copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, rilasciata dall'installatore nella

 

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quale devono essere riportati anche gli estremi della caldaia sostituita.

Art. 5.
(Decorrenza).

      1. Il contributo è riconosciuto per installazioni effettuate a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Al fine di stabilire la data di installazione, fa fede la data della fattura emessa dall'impresa abilitata ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10.000.000 di euro per l'anno 2006 e in 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.